CAPO VI
CAPACITÀ E COMPOSIZIONE
DEL GIUDICE
Art. 33. (1) Capacità del giudice. 1. Le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi sono stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario.
2. Non si considerano attinenti alla capacità del giudice le disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici giudiziari e alle sezioni, sulla formazione dei collegi e sulla assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici.
3. Non si considerano altresì attinenti alla capacità del giudice né al numero dei giudici necessario per costituire l’organo giudicante le disposizioni sull’attribuzione degli affari penali al tribunale collegiale o monocratico.
(1) Articolo sostituito dall’art. 169 D.Lgs. 51/98.