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Art. 33. Capacità del giudice
Capo VI - Capacità e composizione del giudice

                                                                                                     CAPO VI
                                                                                  CAPACITÀ E COMPOSIZIONE
                                                                                                DEL GIUDICE


Art. 33. (1) Capacità del giudice. 1. Le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi sono stabiliti dalle leggi di ordinamento  giudiziario.

2. Non si considerano attinenti alla capacità del giudice le disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici giudiziari e alle sezioni, sulla formazione dei collegi e sulla  assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici.

3. Non si considerano altresì attinenti alla capacità del giudice né al numero dei giudici necessario per costituire l’organo giudicante le disposizioni sull’attribuzione degli affari  penali al tribunale collegiale o monocratico.

 

(1) Articolo sostituito dall’art. 169 D.Lgs. 51/98.