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Art. 127. Procedimento in camera di consiglio

Art. 127. Procedimento in camera di consiglio.

1. Quando si deve procedere in camera di consiglio il giudice o il presidente del collegio fissa la data dell’udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L’avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Se l’imputato è privo di difensore, l’avviso è dato a quello di ufficio.

2. Fino a cinque giorni prima dell’udienza possono essere presentate memorie in cancelleria.

3. Il pubblico ministero, gli altri destinatari dell’avviso nonché i difensori sono sentiti se compaiono. Se l’interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori della  circoscrizione del giudice e ne fa richiesta, deve essere sentito prima del giorno dell’udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo.

4. L’udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell’imputato o del condannato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato  in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice.

5. Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4 sono previste a pena di nullità.

6. L’udienza si svolge senza la presenza del pubblico.

7. Il giudice provvede con ordinanza comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel  comma 1, che possono proporre ricorso per cassazione.

8. Il ricorso non sospende l’esecuzione dell’ordinanza, a meno che il giudice che l’ha emessa disponga diversamente con decreto motivato.

9. L’inammissibilità dell’atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia altrimenti stabilito. Si  applicano le disposizioni dei commi 7 e 8.

10. Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell’articolo 140 comma 2 (1).

(1) L’art. 127 comma 10 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede che il verbale di udienza può essere redatto «soltanto » in forma riassuntiva  (Corte cost. 3 dicembre 1990, n. 529). La Corte ha precisato che il comma è incostituzionale nella parte in cui, dopo la parola «redatto» prevede «soltanto» anziché «di regola». La dichiarazione di illegittimità costituzionale è avvenuta in base all’art. 27 L. 11 maggio 1953, n. 87 essendo stata ritenuta l’incostituzionalità dell’art. 420 comma 5 ed avendo  l’art. 127 comma 10 e l’art. 666 comma 9 pure dichiarato incostituzionale contenuto identico a quello dell’art. 420 comma 5.

La Corte Costituzionale ha ritenuto che le disposizioni di cui agli artt. 127 comma 10, 420 comma 5 e 666 comma 9 fossero in contrasto con i criteri ed i principi fissati dall’art. 2  direttiva n. 8, della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81 e ciò in quanto esse prevedono in modo esclusivo la forma della verbalizzazione riassuntiva, impedendo al giudice, che  ne ravvisi i presupposti, di ricorrere a quella alternativa della verbalizzazione integrale.