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Art. 441. Svolgimento del giudizio abbreviato

Art. 441. (1) Svolgimento del giudizio abbreviato.

1. Nel giudizio abbreviato si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste per l’udienza preliminare, fatta eccezione di quelle degli articoli 422 e 423.

2. La costituzione di parte civile, intervenuta dopo la conoscenza dell’ordinanza che dispone il giudizio abbreviato equivale ad accettazione del rito abbreviato.

3. Il giudizio abbreviato si svolge in camera di consiglio; il giudice dispone che il giudizio si svolga in pubblica udienza quando ne fanno richiesta tutti gli imputati.

4. Se la parte civile non accetta il rito abbreviato non si applica la disposizione di cui all’articolo 75,comma 3.

5. Quando il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti assume, anche d’ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione. Resta salva in
tale caso l’applicabilità dell’articolo 423.

6. All’assunzione delle prove di cui al comma 5 del presente articolo 438, comma 5, si procede nelle forme previste dall’articolo 422, commi 2, 3 e 4.

(1) Articolo così sostituito dall’art. 29 L. 16 dicembre 1999, n. 479.