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Art. 17

Art. 17.  Salvo quanto è disposto dagli articoli precedenti, ogni altra incapacità giuridica preveduta come pena o come effetto penale dalle leggi, dai decreti e dalle convenzioni internazionali continua ad essere applicata anche se diversa dalle pene accessorie regolate nel codice penale.

Nondimeno alla «sospensione dall’esercizio dei pubblici uffici» deve considerarsi corrispondente l’interdizione temporanea dai pubblici uffici.