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Art. 123. Luogo di svolgimento dell'udienza di convalida e dell'interrogatorio del detenuto

Art. 123.  Luogo di svolgimento dell'udienza di convalida e dell'interrogatorio del detenuto. 

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 121, nonché dagli articoli 449 comma 1 e 558 del codice, l'udienza di convalida si svolge nel luogo dove l'arrestato o il fermato è custodito salvo che nel caso di custodia nel proprio domicilio o  altro luogo di privata dimora. Nel medesimo luogo si svolge l'interrogatorio della persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione. Tuttavia, quando sussistono eccezionali motivi di necessità o di urgenza il giudice con decreto motivato può disporre il trasferimento dell'arrestato, del fermato o del detenuto per la comparizione davanti a sé. Il procuratore capo della Repubblica predispone le necessarie misure organizzative per assicurare  il rispetto dei termini di cui all'articolo 558 del codice.

Articolo così costituito dall'art. 2, D.L. 22 dicembre 2011, n. 211, conv., con modif., dalla L. 17 febbraio 2012, n. 9.