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Art. 244. Casi e forme delle ispezioni
Capo I - Ispezioni

                                                                                                      CAPO I 

                                                                                                   ISPEZIONI

Vedi la L. 20 giugno 2003, n. 140 recante «Disposizioni per l’attuazione dell’art. 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali alle alte cariche dello Stato».

Art. 244. Casi e forme delle ispezioni.

1. L’ispezione delle persone, dei luoghi e delle cose è disposta con decreto motivato quando occorre accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato.

2. Se il reato non ha lasciato tracce o effetti materiali, o se questi sono scomparsi o sono stati cancellati o dispersi, alterati o rimossi, l’autorità giudiziaria descrive lo stato attuale e, in quanto possibile, verifica quello preesistente, curando anche di individuare modo, tempo e cause delle eventuali modificazioni. L’autorità giudiziaria può disporre rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ogni altra operazione tecnica, anche in relazione a sistemi informatici o telematici, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la  conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione (1).

(1) Comma così modificato dall’art. 8, L. 18 marzo 2008, n. 48 (in vigore dal 5 aprile 2008).