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Art. 241. Attentati contro l’integrità, l’indipendenza e l’unità dello Stato
Capo I - Dei delitti contro la personalità internazionale dello stato

                                                                                CAPO I

                                                         DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ

                                                           INTERNAZIONALE DELLO STATO

Art. 241. Attentati contro l’integrità, l’indipendenza e l’unità dello Stato. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti violenti diretti e idonei a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l’indipendenza o l’unità dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni.

La pena è aggravata se il fatto è commesso con violazione dei doveri inerenti l’esercizio di funzioni pubbliche.

Articolo così sostituito dall’art. 1, L. 24 febbraio 2006, n. 85.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) il fermo è consentito (384 c.p.p.); 3) l’arresto in flagranza è obbligatorio (380 c.p.p.); 4) la competenza è della Corte di Assise.