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Art. 673. Omesso collocamento o rimozione di segnali o ripari

Art. 673. Omesso collocamento o rimozione di segnali o ripari. Chiunque omette di collocare i segnali o i ripari prescritti dalla legge o dall’Autorità per impedire pericoli alle  persone in un luogo di pubblico transito, ovvero rimuove i segnali o i ripari suddetti, o spegne i fanali collocati come segnali, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con  l’ammenda fino a lire un milione (euro 516).

Alla stessa pena soggiace chi rimuove apparecchi o segnali diversi da quelli indicati nella disposizione precedente e destinati a un servizio pubblico o di pubblica necessità, ovvero  spegne i fanali della pubblica illuminazione.

Procedura: vd. art. 650.