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Art. 508. Provvedimenti conseguenti all’ammissione della perizia nel dibattimento

Art. 508. Provvedimenti conseguenti all’ammissione della perizia nel dibattimento.

1. Se il giudice, di ufficio o su richiesta di parte, dispone una perizia, il perito è immediatamente citato a comparire e deve esporre il suo parere nello stesso dibattimento. Quando non è possibile provvedere in tale modo, il giudice pronuncia ordinanza con la quale, se è necessario, sospende il dibattimento e fissa la data della nuova udienza nel termine massimo di sessanta giorni.

2. Con l’ordinanza il giudice designa un componente del collegio per l’esercizio dei poteri previsti dall’articolo 228.

3. Nella nuova udienza il perito risponde ai quesiti ed è esaminato a norma dell’articolo 501.