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Art. 629. Condanne soggette a revisione

Art. 629. Condanne soggette a revisione.

1. È ammessa in ogni tempo a favore dei condannati, nei casi determinati dalla legge, la revisione delle sentenze di condanna o delle sentenze emesse ai sensi dell’articolo 444, comma 2, o dei decreti penali di condanna, divenuti irrevocabili, anche se la pena e già stata eseguita o è estinta (1).

(1) Comma così modificato dall’art. 3, L. 12 giugno 2003, n. 134.