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Art. 86. Vendita o distruzione delle cose confiscate

Art. 86. Vendita o distruzione delle cose confiscate. 

1. La cancelleria provvede alla vendita delle cose di cui è stata ordinata la confisca, salvo che per esse sia prevista una specifica destinazione.

2. Il giudice dispone la distruzione delle cose confiscate se la vendita non è opportuna.

All’affidamento dell’incarico procede la cancelleria. Il giudice può disporre che alla distruzione proceda la polizia giudiziaria che ha esegulto il sequestro.