Art. 86. Vendita o distruzione delle cose confiscate.
1. La cancelleria provvede alla vendita delle cose di cui è stata ordinata la confisca, salvo che per esse sia prevista una specifica destinazione.
2. Il giudice dispone la distruzione delle cose confiscate se la vendita non è opportuna.
All’affidamento dell’incarico procede la cancelleria. Il giudice può disporre che alla distruzione proceda la polizia giudiziaria che ha esegulto il sequestro.