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Art. 346. Millantato credito

Art. 346. Millantato credito.  Chiunque, millantando credito presso un pubblico ufficiale, o presso un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio,
riceve o fa dare o fa promettere, a sé o ad altri denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione verso il pubblico ufficiale o impiegato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire seicentomila (euro 309) a quattro milioni (euro 2.065).

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da lire un milione (euro 516) a sei milioni (euro 3.098), se il colpevole riceve o fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, col pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato o di doverlo remunerare.

Procedura: 1) si procede di ufficio; 2) l’arresto in flagranza è facoltativo (381 c.p.p.). Il fermo è consentito solo nel caso del comma 2 se ricorre  un’aggravante (384 c.p.p.). La competenza è del Tribunale monocratico.