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Art. 451. Svolgimento del giudizio direttissimo

Art. 451. Svolgimento del giudizio direttissimo.

1. Nel corso del giudizio direttissimo si osservano le disposizioni degli articoli 470 e seguenti.

2. La persona offesa e i testimoni possono essere citati anche oralmente da un ufficiale giudiziario o da un agente di polizia giudiziaria.

3. Il pubblico ministero, l’imputato e la parte civile possono presentare nel dibattimento testimoni senza citazione.

4. Il pubblico ministero, fuori del caso previsto dall’articolo 450 comma 2, contesta l’imputazione all’imputato presente. 

5. Il presidente avvisa l’imputato della facoltà di chiedere il giudizio abbreviato ovvero l’applicazione della pena a norma dell’articolo 444.

6. L’imputato è altresì avvisato della facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa non superiore a dieci giorni. Quando l’imputato si avvale di tale facoltà, il dibattimento è sospeso fino all’udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine.