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Art. 325. Ricorso per cassazione

Art. 325. Ricorso per cassazione.

1. Contro le ordinanze emesse a norma degli articoli 322 bis e 324 il pubblico ministero l’imputato e il suo difensore la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge.

2. Entro il termine previsto dall’articolo 324 comma 1, contro il decreto di sequestro emesso dal giudice può essere proposto direttamente ricorso per cassazione. La  proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame.

3. Si applicano le disposizioni dell’articolo 311, commi 3, 4 e 5 (1).

4. Il ricorso non sospende l’esecuzione della ordinanza.

 

 

(1) Comma così modificato dall’art. 1, co. 60, L. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dalla data stabilita nel co. 95 del medesimo articolo.