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Art. 353. Acquisizione di plichi o di corrispondenza

Art. 353. Acquisizione di plichi o di corrispondenza.

1. Quando vi è necessità di acquisire plichi  sigillati o altrimenti chiusi, l’ufficiale di polizia giudiziaria li trasmette intatti al pubblico ministero per l’eventuale sequestro.

2. Se ha fondato motivo di ritenere che i plichi contenganonotizie utili alla ricerca e all’assicurazione difonti di prova che potrebbero andare disperse a causa del ritardo, l’ufficiale di polizia giudiziaria informa col mezzo più rapido il pubblico ministero il quale può autorizzarne l’apertura immediata e l’accertamento del contenuto (1).

3. Se si tratta di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi o altri oggetti di corrispondenza, anche se in forma elettronica o se inoltrati per via telematica, per i quali è consentito il sequestro a norma dell’articolo 254, gli ufficiali di polizia giudiziaria, in caso di urgenza, ordinano a chi è preposto al servizio postale, telegrafico, telematico o di  telecomunicazione di sospendere l’inoltro. Se entro quarantotto ore dall’ordine della polizia giudiziaria il pubblico ministero non dispone il sequestro, gli oggetti di  corrispondenza sono inoltrati (1).

(1) Comma così modificato dall’art. 9, L. 18 marzo 2008, n. 48 (in vigore dal 5 aprile 2008).