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Art. 325. Utilizzazione d’invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio

Art. 325.  Utilizzazione d’invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio.  Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che impiega,a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell’ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire un milione (euro 516).

Procedura: 1) procedibilità: d’ufficio (50 c.p.p.);2) l’arresto in flagranza è facoltativo (381 c.p.p.);3) il fermo non è, invece, consentito. La competenza è del Tribunale collegiale.