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Art. 108. Tendenza a delinquere

Art. 108.  Tendenza a delinquere.  È dichiarato delinquente per tendenza chi, sebbene non recidivo o delinquente abituale o professionale, commette un delitto non colposo, contro la vita o l’incolumità individuale, anche non preveduto dal capo I del titolo XII del libro II di questo codice, il quale, per sé e
unitamente alle circostanze indicate nel capoverso dell’art. 133, riveli una speciale inclinazione al delitto, che trovi sua causa nell’indole particolarmente
malvagia del colpevole.

La disposizione di questo articolo non si applica se la inclinazione al delitto è originata dall’infermità preveduta dagli artt. 88 e 89.