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Art. 403. Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone

Art. 403. Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone. Chiunque pubblicamente offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di chi la professa, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.

Si applica la multa da euro 2.000 a euro 6.000 a chi offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di un ministro del culto.

Articolo così sostituito dall’art. 7, L. 24 febbraio 2006, n. 85.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) non è consentito procedere all’arresto o al fermo; 3) la competenza è del Tribunale monocratico.