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Art. 517 quinquies. Circostanza attenuante

Art. 517-quinquies. Circostanza attenuante. Le pene previste dagli articoli 517-ter e 517-quater sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nell’azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli  517-ter e 517-quater, nonchè nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi,  ovvero per la individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti.

Articolo aggiunto dall’art. 15, L. 23 luglio 2009, n. 99.