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Art. 603. Rinnovazione dell’istruzione dibattimentale

Art. 603. Rinnovazione dell’istruzione dibattimentale.

1. Quando una parte, nell’atto di appello o nei motivi presentati a norma dell’articolo 585 comma 4, ha chiesto la riassunzione di prove già acquisite nel dibattimento di primo  grado o l’assunzione di nuove prove, il giudice, se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale.

2. Se le nuove prove sono sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, il giudice dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nei limiti previsti dall’articolo  495 comma 1.

3. La rinnovazione dell’istruzione dibattimentale è disposta di ufficio se il giudice la ritiene assolutamente necessaria.

3-bis. Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la  rinnovazione dell’istruzione dibattimentale (1).

[4. Il giudice dispone, altresì, la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale quando l’imputato, contumace in primo grado, ne fa richiesta e prova di non essere potuto comparire  per caso fortuito o forza maggiore o per non avere avuto conoscenza del decreto di citazione, sempre che in tal caso il fatto non sia dovuto a sua colpa, ovvero, quando l’atto di citazione per il giudizio di primo grado è stato notificato mediante consegna al difensore nei casi previsti dagli articoli 159, 161 comma 4 e 169, non si sia sottratto  volontariamente alla conoscenza degli atti del procedimento.] (2)

5. Il giudice provvede con ordinanza, nel contraddittorio delle parti.

6. Alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale disposta a norma dei commi precedenti, si procede immediatamente. In caso di impossibilità, il dibattimento è sospeso per un termine non superiore a dieci giorni (3).

(1) Comma inserito dall’art. 1, co. 58, L. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dalla data stabilita nel co. 95 del medesimo articolo.

(2) Comma abrogato dall’art. 11, L. 28 aprile 2014, n. 67. Per disposizioni transitorie sull’applicazione delle norme introdotte dalla L. n. 67/2014 cit. vedi nota sub art. 420 bis.

(3) Si veda la sent. Corte cost. 19 dicembre 1991, n. 470 sulla applicabilità dell’art. 603 nel giudizio abbreviato d’appello.