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Art. 697. Estradizione e poteri del ministro di grazia e giustizia
Capo I - Sezione I - Procedimento

CAPO I - SEZIONE I - PROCEDIMENTO

Art. 697. Estradizione e poteri del ministro di grazia e giustizia. 

1. La consegna a uno stato estero di una persona per l’esecuzione di una sentenza straniera di condanna a pena detentiva o di altro provvedimento restrittivo della libertà personale può aver luogo soltanto mediante estradizione.

2. Nel concorso di più domande di estradizione, il ministro di grazia e giustizia ne stabilisce l’ordine di precedenza. A tal fine egli tiene conto di tutte le circostanze del caso e in particolare della data di ricezione delle domande, della gravità e del luogo di commissione del reato o dei reati, della nazionalità e della residenza della persona richiesta e della possibilità di una riestradizione dallo stato richiedente a un altro stato.