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Art. 724. Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti

Art. 724. (1) Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti. Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità o i Simboli o le  Persone venerati nella religione dello Stato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila (euro 51) a seicentomila (euro 309).

La stessa sanzione si applica a chi compie qualsiasi pubblica manifestazione oltraggiosa verso i defunti.

(1) La fattispecie è stata trasformata in illecito amministrativo dall’art. 57 D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. Ai sensi dell’art. 59 del medesimo decreto, l’autorità competente ad  applicare la sanzione amministrativa è il prefetto.