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Art. 586. Impugnazione di ordinanze emesse nel dibattimento

Art. 586. Impugnazione di ordinanze emesse nel dibattimento.

1. Quando non è diversamente stabilito dalla legge, l’impugnazione contro le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari ovvero nel dibattimento può essere proposta, a  pena di inammissibilità, soltanto con l’impugnazione contro la sentenza. L’impugnazione è tuttavia ammissibile anche se la sentenza è impugnata soltanto per connessione con l’ordinanza.

2. L’impugnazione dell’ordinanza è giudicata congiuntamente a quella contro la sentenza, salvo che la legge disponga altrimenti.

3. Contro le ordinanze in materia di libertà personale è ammessa l’impugnazione immediata, indipendentemente dall’impugnazione contro la sentenza.

(1) Parole soppresse dall’art. 11, L. 28 aprile 2014, n. 67.