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Art. 499. Distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali ovvero di mezzi di produzione
Capo I - Dei delitti contro l'economia pubblica

                                                                              CAPO I

                                                                   DEI DELITTI CONTRO

                                                                  L'ECONOMIA PUBBLICA

 

Sulla possibilità - o sul divieto - di prelievo di campioni biologici, finalizzato all’inserimento del profilo del DNA nella banca dati nazionale del DNA, da soggetti arrestati, detenuti o internati etc. per i reati previsti dal presente Capo, vedi l’art. 9, L. 30 giugno 2009, n. 85.


Art. 499. Distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali ovvero di mezzi di produzione. Chiunque, distruggendo materie prime o prodotti agricoli o industriali, ovvero mezzi di produzione, cagiona un grave nocumento alla produzione nazionale o fa venir meno in misura notevole merci di comune o largo consumo, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa non inferiore a lire quattro milioni (euro 2.065).

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto è facoltativo (381 c.p.p.); 3) il fermo è consentito (384 c.p.p.); 3) la competenza è del Tribunale collegiale.

Sul prelievo di campioni biologici, ai fini dell’inserimento del profilo del DNA nella banca dati nazionale del DNA, da soggetti arrestati, detenuti o internati etc. per il presente delitto, vedi l’art. 9, L. 30 giugno 2009, n. 85.