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Art. 468. Contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli e strumenti contraffatti

Art. 468.  Contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli e strumenti contraffatti.  Chiunque contraffà il sigillo di un ente pubblico o di un pubblico ufficio, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione, fa uso di tale sigillo contraffatto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duecentomila (euro 103) a due milioni (euro 1.032).

La stessa pena si applica a chi contraffà altri strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione, ovvero, senza essere concorso nella  contraffazione, fa uso di tali strumenti.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto è facoltativo (381 c.p.p.); 3) il fermo non è consentito; 4) la competenza è del Tribunale monocratico.