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Art. 105. Professionalità nel reato

Art. 105.  Professionalità nel reato.  Chi, trovandosi nelle condizioni richieste per la dichiarazione di abitualità, riporta condanna per un altro reato, è
dichiarato delinquente o contravventore professionale, qualora, avuto riguardo alla natura dei reati, alla condotta e al genere di vita del colpevole e alle
altre circostanze indicate nel capoverso dell’art. 133, debba ritenersi che egli viva abitualmente, anche in parte soltanto, dei proventi del reato.