Sezione II
La Pubblica Amministrazione
Art. 97. - Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico (1).
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.
Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
(1) L’attuale comma 1 è stato inserito dall’art. 2, L. cost. 20 aprile 2012, n. 1.
Le disposizioni di cui alla L. cost. n. 1/2012 cit., secondo quanto previsto dall’art. 6 della stessa legge, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.