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Art. 379 bis. Rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale

Art. 379 bis. (1) Rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale.  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela  indebitamente notizie segrete concernenti un procedimento penale, da lui apprese per avere partecipato o assistito ad un atto del procedimento stesso, è punito con la reclusione fino a un anno. La stessa pena si applica alla persona che, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell’articolo 391 quinquies del codice di procedura penale.

(1) Articolo inserito dall’art. 21, co. 1, L. 7 dicembre 2000, n. 397.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto ed il fermo non sono consentiti; 3) la competenza è del Tribunale monocratico.