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Art. 381. Altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico

Art. 381.  Altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico.  Il patrocinatore o il consulente tecnico che, in un procedimento dinanzi  all’Autorità giudiziaria, presta contemporaneamente, anche per interposta persona, il suo patrocinio o la sua consulenza a favore di parti contrarie, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire duecentomila (euro 103).

La pena è della reclusione fino ad un anno e della multa da lire centomila (euro 51) a un milione (euro 516), se il patrocinatore o il consulente, dopo aver difeso, assistito o rappresentato, una parte, assume, senza il consenso di questa, nello stesso procedimento, il patrocinio o la consulenza della parte avversaria.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) non è consentito procedere all’arresto né al fermo. La competenza è del Tribunale monocratico.