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Art. 168 ter. Effetti della sospensione del procedimento con messa alla prova

Art. 168 ter. Effetti della sospensione del procedimento con messa alla prova. Durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla
prova il corso della prescrizione del reato è sospeso.

Non si applicano le disposizioni del primo comma dell’articolo161.

L’esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede. L’estinzione del reato non pregiudica l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie,
ove previste dalla legge.

Articolo inserito dall’art. 3, L. 28 aprile 2014, n. 67.