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Art. 122. Trasmissione della richiesta di convalida

Art. 122. Trasmissione della richiesta di convalida. 

1. Con la richiesta di convalida prevista dall’articolo 390 del codice il pubblico ministero trasmette al giudice il verbale di arresto o di fermo e copia della documentazione attestante che l’arrestato o il fermato è stato tempestivamente condotto nel luogo di custodia; trasmette altresì il decreto di fermo emesso a norma dell’articolo 384 comma 1 del codice.