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Art. 242. Procedimenti in fase istruttoria che proseguono con le norme anteriormente vigenti

Art. 242. Procedimenti in fase istruttoria che proseguono con le norme anteriormente vigenti. 

1. La disposizione dell’articolo 241 si osserva altresì:

a) nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del codice quando è stato compiuto un atto di istruzione del quale è previsto il deposito e il fatto è stato contestato all’imputato ovvero enunciato in un mandato o in un ordine rimasto senza effetto;

b) quando, prima dell’entrata in vigore del codice, è stato eseguito l’arresto in flagranza o il fermo;

c) nei procedimenti connessi a norma dell’articolo 45 del codice abrogato per i quali le condizioni indicate nelle lettere a) e b) ricorrono anche relativamente a uno solo degli indiziati o imputati ovvero a una sola delle imputazioni, sempre che alla data di entrata in vigore del codice i procedimenti siano già riuniti.

2. Quando si procede con istruzione sommaria, se entro il 31 dicembre 1990 non è stato ancora richiesto il decreto di citazione a giudizio o richiesta la sentenza di proscioglimento o non è stato disposto il giudizio direttissimo, il pubblico ministero entro i successivi trenta giorni trasmette il fascicolo con le sue conclusioni al giudice istruttore. Questi provvede agli adempimenti previsti dall’articolo 372 del codice abrogato ed entro sessanta giorni dalla scadenza del termine ivi indicato pronuncia sentenza di proscioglimento od ordinanza di rinvio a giudizio.

3. Quando si procede con istruzione formale, se l’istruzione è ancora in corso alla data del  31 dicembre 1990 ovvero, quando si tratta di reati indicati nell’articolo 407 comma 2 lettera a) del codice, alla data del  30 giugno 1996, il giudice istruttore entro cinque giorni deposita il fascicolo in cancelleria, dandone avviso al pubblico ministero a norma dell’articolo 369 del codice abrogato. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto dall’articolo 372 del codice abrogato, il giudice istruttore pronuncia sentenza di proscioglimento od ordinanza di rinvio a giudizio.

4. Nei procedimenti di competenza del pretore, se alla data del 31 dicembre 1990 l’istruzione è ancora in corso, il pretore entro trenta giorni pronuncia sentenza di proscioglimento, decreto di citazione a giudizio o decreto penale di condanna ovvero dispone il giudizio direttissimo.

I commi 2-4 sono stati così sostituiti ad opera dell’art. 1 D.Lgs. 17 ottobre 1990, n. 293 (dopo aver già subito altra modificazione con l’art. 1 D.Lgs. 12 aprile 1990, n. 72).

Il comma 3 è stato così modificato dall’art. 1 della L. 22 dicembre 1994, n. 702 ed in seguito nuovamente modificato dalla L. 28 giugno 1995, n. 246.