Art. 353 bis. Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.
Articolo inserito dall’art. 10, L. 13 agosto 2010, n. 136.
Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto in flagranza è facoltativo (381 c.p.p.); 3) il fermo non è consentito; 4) la competenza è del Tribunale monocratico.