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Art. 477. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative

Art. 477.  Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative. Il pubblico ufficiale,che nell’esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto è facoltativo solo se ricorre l’aggravante di cui al co. 2 dell’art. 602-ter c.p.; 3) il fermo non è consentito; 4) la competenza è del Tribunale monocratico.