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Art. 698. Omessa consegna di armi

Art. 698. Omessa consegna di armi. Chiunque trasgredisce all’ordine, legalmente dato dall’Autorità, di consegnare nei termini prescritti le armi o le munizioni da lui detenute, è  punito con l’arresto non inferiore a nove mesi o con l’ammenda non inferiore a lire duecentoquarantamila.

Vedi nota (1) sub art. 695.

Procedura: vd. art. 650.