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Art. 61. Documentazione delle nuove ricerche dell’imputato

Art. 61. Documentazione delle nuove ricerche dell’imputato. 

1. La polizia giudiziaria, in caso di nuove ricerche disposte a norma dell’articolo 159 del codice, ne fa relazione all’autorità richiedente indicando i luoghi in cui le ricerche sono state svolte, gli ufficiali e gli agenti che le hanno eseguite, i nomi dei familiari dell’imputato reperiti e le notizie dagli stessi fornite circa il luogo in cui il loro congiunto si trova.