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Art. 617 quater. Intercettazione, impedimento, od interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Art. 617-quater. (1) Intercettazione, impedimento, od interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche. Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto  delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo, sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d’ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio,ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

(1) Articolo aggiunto dall’art. 6, L. 23 dicembre 1993, n. 547.

Procedura: per i primi due commi si procede a querela di parte (336 c.p.p.), per gli altri d’ufficio (50 c.p.p.).

L’arresto in flagranza è facoltativo (381 c.p.p.), il fermo non è consentito.

La competenza è del Tribunale monocratico.

Vedi anche l’art. 36, L. 5 febbraio 1992, n. 104, riportato in nota al presente Titolo XII.