Art. 617-quater. (1) Intercettazione, impedimento, od interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche. Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.
I delitti di cui ai commi primo e secondo, sono punibili a querela della persona offesa.
Tuttavia si procede d’ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:
1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio,ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.
(1) Articolo aggiunto dall’art. 6, L. 23 dicembre 1993, n. 547.
Procedura: per i primi due commi si procede a querela di parte (336 c.p.p.), per gli altri d’ufficio (50 c.p.p.).
L’arresto in flagranza è facoltativo (381 c.p.p.), il fermo non è consentito.
La competenza è del Tribunale monocratico.
Vedi anche l’art. 36, L. 5 febbraio 1992, n. 104, riportato in nota al presente Titolo XII.