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Art. 521. Correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza

Art. 521. Correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza.

1. Nella sentenza il giudice può dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione, purché il reato non ecceda la sua competenza, né risulti  attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica, [ovvero non risulti tra quelli per i quali è prevista l’udienza preliminare e questa non si sia tenuta]. (1)

2. Il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero se accerta che il fatto è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio ovvero  nella contestazione effettuata a norma degli articoli 516, 517 e 518 comma 2.

3. Nello stesso modo il giudice procede se il pubblico ministero ha effettuato una nuova contestazione fuori dei casi previsti dagli articoli 516, 517 e 518 comma 2.

(1) Il co. 1, prima modificato dall’art. 188 D.Lgs. 51/98 e poi dall’art. 47 L. 16 dicembre 1999, n. 479, è stato ulteriormente modificato dall’art. 2 undecies D.L. 7 aprile 2000, n. 82  conv., con modif., nella L. 5 giugno 2000, n. 144.