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Art. 208. Corrispondenza tra gli istituti e le disposizioni del codice e del codice abrogato

Art. 208. Corrispondenza tra gli istituti e le disposizioni del codice e del codice abrogato. 

1. Quando nelle leggi o nei decreti sono richiamati istituti o disposizioni del codice abrogato, il richiamo si intende riferito agli istituti o alle disposizioni del codice che disciplinano la corrispondente materia.