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Art. 516. Modifica della imputazione
Capo IV - Nuove contestazioni

                                                                                                    CAPO IV                                                                                                                                                                                                                        NUOVE CONTESTAZIONI

 

Art. 516. Modifica della imputazione.

1. Se nel corso dell’istruzione dibattimentale il fatto risulta diverso da come è descritto nel decreto che dispone il giudizio, e non appartiene alla competenza di un giudice  superiore, il pubblico ministero modifica l’imputazione e procede alla relativa contestazione.

1-bis. Se a seguito della modifica il reato risulta attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica, l’inosservanza delle disposizioni sulla  composizione del giudice è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, immediatamente dopo la nuova contestazione ovvero, nei casi indicati dagli articoli 519 comma 2 e 520  comma 2, prima del compimento di ogni altro atto nella nuova udienza fissata a norma dei medesimi articoli. (1)

1-ter. Se a seguito della modifica risulta un reato per il quale è prevista l’udienza preliminare, e questa non si è tenuta, l’inosservanza delle relative disposizioni è eccepita, a  pena di decadenza, entro il termine indicato dal comma 1-bis. (2)

(1) Il co. 1 bis è stato inserito dal D.Lgs. 51/98 e succ. mod.

(2) Il co. 1 ter è stato inserito dalla L. 16 dicembre 1999, n. 479.

La Corte costituzionale:

- con sentenza 30 giugno 1994, n. 265, ha dichiarato l’illegittimità degli artt. 516 e 517 c.p.p. nella parte in cui non prevedono la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del  dibattimento l’applicazione della pena a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale, relativamente al fatto diverso o al reato concorrente contestato in dibattimento,  qualora la nuova contestazione riguardi un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento dell’esercizio dell’azione penale, ovvero quando l’imputato abbia tempestivamente e naturalmente proposto la richiesta di applicazione di pena in ordine alle originarie imputazioni;

- in applicazione dell’art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 516 c.p.p.:

    1) nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di proporre domanda di oblazione, ai sensi degli artt. 162 e 162-bis c.p., relativamente al fatto diverso contestato in  dibattimento (sentenza 15 - 29 dicembre 1995, n. 530);

    2) nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al fatto diverso contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento di esercizio dell’azione penale (sentenza 4 - 18 dicembre 2009, n. 333);

- con sentenza 1 - 5 dicembre 2014, n. 273, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 516 c.p.p. nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del  dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al fatto diverso emerso nel corso dell’istruzione dibattimentale, che forma oggetto della nuova contestazione;

- con sentenza 5 - 17 luglio 2017, n. 206, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 516 c.p.p., nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento l’applicazione della pena a norma dell’art. 444 c.p.p., relativamente al fatto diverso emerso nel corso dell’istruzione dibattimentale, che forma oggetto della  nuova contestazione.