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Art. 625 bis. Circostanze attenuanti

Art. 625-bis. Circostanze attenuanti. (1) Nei casi previsti dagli articoli 624, 624 bis e 625 la pena è diminuita da un terzo alla metà qualora il colpevole, prima del giudizio, abbia consentito l’individuazione dei correi o di coloro che hanno acquistato, ricevuto od occultato la cosa sottratta o si sono comunque intromessi per farla acquistare, ricevere od  occultare.

 

(1) Articolo inserito dall’art. 2, co. 4, L. 26 marzo 2001, n. 128.