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Art. 416. Presentazione della richiesta del pubblico ministero

Art. 416. Presentazione della richiesta del pubblico ministero.

1. La richiesta di rinvio a giudizio è depositata dal pubblico ministero nella cancelleria del giudice. La richiesta di rinvio a giudizio è nulla se non è preceduta dall’avviso previsto dall’articolo 415 bis, nonché dall’invito a presentarsi per rendere l’interrogatorio ai sensi dell’articolo 375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini abbia chiesto di essere sottoposta ad interrogatorio entro il termine di cui all’articolo 415 bis, comma 3 (1).

2. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari. Il corpo del reato e le cose pertinenti al reato sono allegati al fascicolo, qualora non debbano essere custoditi altrove.

2-bis. Qualora si proceda per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-bis del codice penale, la richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero deve essere  depositata entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari (2). 

(1) Il co. 1 è stato così modificato dalla L. 16 luglio 1997, n. 234 e da ultimo dalla L. 16 dicembre 1999, n. 479.

(2) Comma aggiunto dall’art. 4, L. 21 febbraio 2006, n. 102 e poi così modificato dall’art. 1, co. 5, L. 23 marzo 2016, n. 41 (in vigore dal 25 marzo 2016).