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Art. 45 bis. Partecipazione al procedimento in camera di consiglio a distanza

Art. 45 bis. (1) Partecipazione al procedimento in camera di consiglio a distanza. 

1. Nei casi previsti dall’articolo 146 bis, comma 1 e 1 bis, la partecipazione dell’imputato o del condannato all’udienza nel procedimento in camera di consiglio avviene a distanza (2).

2. La partecipazione a distanza è disposta dal giudice con ordinanza o dal presidente del collegio con decreto motivato, che sono comunicati o notificati unitamente all’avviso di cui all’articolo 127, comma 1, del giudice.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall’articolo 146 bis, commi 2, 3, 4 e 6.

(1) Articolo introdotto dall’art. 1, L. 7 gennaio 1998, n. 11.

(2) Comma così modificato dall’art. 13 D.L. 24 novembre 2000, n. 341 conv., con modif., nella L. 19 gennaio 2001, n. 4.