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Art. 10. Delitto comune dello straniero all’estero

Art. 10.  Delitto comune dello straniero all’estero.  Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno
dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena [di morte o] l’ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a
un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta del Ministro della Giustizia, ovvero istanza o
querela della persona offesa.

Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della Giustizia, sempre che:

1) si trovi nel territorio dello Stato;
2) si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena [di morte o] dell’ergastolo, ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni;
3) l’estradizione di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello
Stato a cui egli appartiene (1) (2).

(1) Comma così modificato dal co. 2 dell’art. 5 L. 29 settembre 2000, n. 300.

(2) Vedi anche art. 5, D.L. n. 209/2008 in nota sub art. 7.