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Art. 585. Termini per l’impugnazione

Art. 585. Termini per l’impugnazione.

1. Il termine per proporre impugnazione, per ciascuna delle parti, è:

    a) di quindici giorni, per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio e nel caso previsto dall’articolo 544 comma 1;

    b) di trenta giorni, nel caso previsto dall’articolo 544 comma 2;

    c) di quarantacinque giorni, nel caso previsto dall’articolo 544 comma 3.

2. I termini previsti dal comma 1 decorrono:

    a) dalla notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito del provvedimento emesso in seguito a procedimento in camera di consiglio;

    b) dalla lettura del provvedimento in udienza quando è redatta anche la motivazione, per tutte le parti che sono state o che debbono considerarsi presenti nel giudizio, anche  se non sono presenti alla lettura;

    c) dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza ovvero, nel caso previsto dall’articolo 548 comma 2, dal giorno in cui   stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell’avviso di deposito;

    d) dal giorno in cui è stata eseguita [la notificazione o] (1) la comunicazione dell’avviso di deposito con l’estratto del provvedimento, [per l’imputato contumace e] (1) per il  procuratore generale presso la corte di appello rispetto ai provvedimenti emessi in udienza da qualsiasi giudice della sua circoscrizione diverso dalla corte di appello. 

3. Quando la decorrenza è diversa per l’imputato e per il suo difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo.

4. Fino a quindici giorni prima dell’udienza possono essere presentati nella cancelleria del giudice della impugnazione motivi nuovi nel numero di copie necessarie per tutte le  parti. L’inammissibilità dell’impugnazione si estende ai motivi nuovi.

5. I termini previsti dal presente articolo sono stabiliti a pena di decadenza..

 

(1) Parole soppresse dall’art. 11, L. 28 aprile 2014, n. 67. Per disposizioni transitorie sull’applicazione delle norme introdotte dalla L. n. 67/2014 cit. vedi nota sub art. 420 bis.