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Art. 158. Decorrenza del termine della prescrizione

Art. 158.  Decorrenza del termine della prescrizione.  Il termine di prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l’attività del colpevole; per il reato permanente [o continuato] (1), dal giorno in cui è cessata la permanenza [o la continuazione]. (1)

Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione
si è verificata. Nondimeno, nei reati punibili a querela, istanza o richiesta, il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato.

Per i reati previsti dall’articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, se commessi nei confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa, salvo che l’azione penale sia stata esercitata precedentemente. In quest’ultimo caso il termine di prescrizione decorre dall’acquisizione della notizia di reato (2).

(1) Parole soppresse dall’art. 6, comma 2, L. 5 dicembre 2005, n. 251.

(2) Comma aggiunto dall’art. 1, co. 10, L. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dalla data stabilita nel co. 95 del medesimo articolo.

Le disposizioni introdotte al presente articolo dal co. 10 dell’art. 1, L. n. 103/2017 cit., per effetto di quanto disposto dal co. 15 del medesimo articolo, si
applicano ai fatti commessi dopo l’entrata in vigore della legge citata.

Per la disciplina transitoria inerente l’art. 6, L. n. 251/2005 cit., vedi l’art. 10 della medesima legge riportato in nota all’art. 157.