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Art. 256 ter. Acquisizione di atti, documenti o altre cose per i quali viene eccepito il segreto di Stato

Art. 256-ter. Acquisizione di atti, documenti o altre cose per i quali viene eccepito il segreto di Stato.

1. Quando devono essere acquisiti, in originale o in copia, documenti, atti o altre cose per i  quali il responsabile dell’ufficio detentore eccepisce il segreto di Stato, l’esame e la  consegna sono sospesi; il documento, l’atto o la cosa è sigillato in appositi contenitori e trasmesso prontamente al Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Nell’ipotesi prevista al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza l’acquisizione del documento, dell’atto o della cosa ovvero conferma il segreto di Stato entro  trenta giorni dalla trasmissione.

3. Se il Presidente del Consiglio dei ministri non si pronuncia nel termine di cui al comma 2, l’autorità giudiziaria acquisisce il documento, l’atto o la cosa.

Articolo inserito dall’art. 15, L. 3 agosto 2007, n. 124 (in vigore dal 12 ottobre 2007).