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Art. 132

Art. 132. - Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di regioni esistenti o la creazione di nuove regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni interessate.

Si può, con l’approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i consigli regionali, consentire che province e comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione e aggregati ad un’altra. (1)

(1) Comma così modificato  dall’art. 9 co. 1 L. cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

Per disposizioni a carattere transitorio della L. cost. n. 3/2001, vedi gli artt. 10 e 11 della legge medesima, riportati in nota all’art. 114.