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Art. 419. Devastazione e saccheggio

Art. 419.  Devastazione e saccheggio.  Chiunque,fuori dei casi preveduti dall’art. 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio è punito con la reclusione da otto a quindici anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso su armi, munizioni o viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto è obbligatorio (380 c.p.p.); 3) il fermo è consentito (384 c.p.p.); 3) la competenza è del Tribunale collegiale.