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Art. 606. Arresto illegale

Art. 606. Arresto illegale. Il pubblico ufficiale che procede ad un arresto, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, è punito con la reclusione fino a tre anni.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) arresto e fermo non sono consentiti; 3) la competenza è del Tribunale monocratico.

Vedi anche l’art. 36, L. 5 febbraio 1992, n. 104, riportato in nota al presente Titolo XII.